Leggete i punti salienti della sentenza:
Ciò posto, osserva la Corte che l'iscrizione all'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo, operante erga omnes, dello status di professionista ed è imposta soltanto a coloro che esercitano la “libera professione” mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti. L'obbligo d'iscrizione nell'apposito albo degli esercenti la libera professione di infermiere (art. 8 d.lgs. C.P.S. n. 233/’46) è, in sostanza, strettamente connesso alla necessità di portare a conoscenza del pubblico quali siano le persone autorizzate ad esercitare tale professione e di garantire che le stesse siano sottoposte alla vigilanza dei competenti Collegi per eventuali aspetti disciplinari e per l'osservanza delle tariffe predisposte. Esercitare liberamente una professione significa compiere atti caratteristici della stessa, cioè a dire una persona, dotata di un corredo particolare di cognizioni tecnico-scientifiche, pone tale suo bagaglio culturale, in piena autonomia e a fine lucrativo, a disposizione della potenziale utenza con continuità e sistematicità, il che lascia intuire il notevole rilievo etico-sociale della professione medesima e la necessità che la stessa sia, per così dire, monitorata attraverso l'iscrizione dell'esercente nell'apposito albo previsto dalla legge.L'obbligo d'iscrizione non sussiste, invece, per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica Amministrazione, considerato che in tale caso non esplicano “attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti”, non necessitano di una sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono legati da rapporto gerarchico, devono incontrare - nello svolgimento delle loro funzioni - il gradimento e la piena soddisfazione della struttura sanitaria presso la quale lavorano, anche se quest'ultima non è pubblica ma è comunque accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo nell'art. 10 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, “limitatamente all'esercizio della libera professione”, ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale dipendono.
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